Rilevanza delle linee guida ai fini della configurabilità o dell’esclusione dell’elemento soggettivo nella responsabilità medica penale

24 Maggio 2023

Premesse generali

Mai come in questi ultimi anni si è avvertita la necessità di approfondire gli approdi giurisprudenziali inerenti la responsabilità penale del medico.

Nonostante, ad oggi, si possa affermare che è calato il sipario sull’emergenza pandemiologica da Covid-19, altrettanto non può dirsi circa i sempre vivi contrasti giurisprudenziali relativi all’adeguatezza dell’ultimo intervento normativo operato dal Legislatore nel 2017, noto come Legge Gelli-Bianco.

Il tortuoso e travagliato percorso di individuazione dei confini della responsabilità del sanitario continua, ancora oggi, infatti, a far discutere gli interpreti. Se è pacifico che la responsabilità dolosa del medico si configuri qualora egli agisca con coscienza e volontà in danno del paziente, ugualmente lineare non può dirsi l’individuazione degli elementi necessari affinché si possa parlare di responsabilità colposa. Sul punto è, innanzitutto, necessario premettere che quando si parla di responsabilità colposa del sanitario ci si riferisce all’ambito della c.d. colpa professionale.

Sul tema sono intervenute, a pochi anni di distanza, due leggi: il decreto Balduzzi, convertito in Legge l’8 novembre 2012, n. 189 e la Legge Gelli-Bianco, n. 24/2017. Quest’ultima ha abrogato la precedente e introdotto una nuova fattispecie penale: l’art. 590-sexies rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.

È necessario ricordare, brevemente, che l’esigenza di intervenire nell’ambito della responsabilità penale medica è maturata in un contesto in cui si assisteva ad un aumento repentino del contenzioso giudiziario, al conseguente sviluppo del fenomeno della c.d. medicina difensiva e ad una crescente tendenza alla positivizzazione delle regole dell’arte medica.

Come messo in luce da alcune ricerche, infatti, nel corso degli anni è notevolmente cresciuto il numero dei processi penali relativi a casi di responsabilità medica avviati dalla parte civile tramite gli strumenti del processo del penale, al fine di ottenere un risarcimento per le aspettative rimaste frustrate.

Il ruolo della giurisprudenza

In numerose occasioni, in particolare, il Legislatore è stato accusato di aver approvato una norma viziata da profili di incompatibilità logica e da incongruenze interne, così tanto radicali da mettere in forse la stessa razionale praticabilità della riforma in ambito applicativo.

Giunti sin qui, pare, dunque più che doveroso, naturale, porsi la seguente domanda: come possono coesistere il rispetto delle linee guida, adeguate al caso concreto, con l’agire imperito?

A dirimere il contrasto sono intervenute, nel 2018, le Sezioni Unite con la sentenza Mariotti, per mezzo della quale vengono fissati, all’esito di una complessa e articolata motivazione, una serie di principi di diritto che fungono da importanti guide di riferimento per i giudici chiamati a valutare la responsabilità colposa del sanitario.

I giudici del Supremo Consesso hanno effettuato una vera e propria operazione di ortopedia giurisprudenziale sul testo dell’art. 590-sexies c.p. poiché la graduazione della colpa, quale fondamentale elemento di confine tra condotte di rilievo penale e non, è stata letteralmente resuscitata, nonostante tale requisito fosse scomparso nel passaggio dal D.l Balduzzi alla L.Gelli Bianco.

Da qui, allora, l’enunciazione dei seguenti di principi di diritto: l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico chirurgica:

– se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;

– se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) dovuta ad imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

  • se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) dovuta ad imperizia nell’individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
  • se l’evento si è verificato per colpa “grave” dovuta ad imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.

Le Sezioni Unite, in estrema sintesi, hanno ritenuto che l’art. 590-sexies c.p., configuri una causa di esclusione della punibilità in senso stretto, volta a garantire l’impunità agli errori esecutivi lievi del sanitario, il quale, avuto riguardo alla condotta complessivamente tenuta, in tutte le fasi del trattamento, abbia rispettato le linee guida adeguate al caso concreto.

Riflessioni conclusive

In ogni caso, a prescindere dall’interpretazione prescelta, la Cassazione mette a fuoco l’esistenza di uno spazio valutativo affidato per intero al sanitario il quale, in solitudine, facendo leva sulle proprie competenze è chiamato ad individuare l’agire doveroso.

Se, infatti, in generale l’articolo 590-sexies c.p. prevede una specifica causa di esclusione della punibilità del sanitario laddove questi abbia agito in modo imperito, ma sempre rispettando le raccomandazioni previste dalle linee guida, l’avvento del virus Covid-19 ha messo nuovamente in crisi tanto il settore medico sanitario quanto gli operatori del diritto.

In un iniziale contesto in cui la cura è avvenuta off label, a lungo in sede parlamentare si è discusso circa la possibilità di deresponsabilizzare tutti gli operatori sanitari che si fossero trovati a dover operare in situazioni di emergenza estrema, fino a quelle di dover effettuare scelte strategiche in merito a quali pazienti curare in condizioni di risorse limitate.

Di tutto questo non è rimasta, però, traccia nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, la quale non menziona alcuna soluzione in proposito.

Ad una risposta normativa si è giunti solamente, dapprima con l’art. 3 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 (recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici“), che ha introdotto una ipotesi di non punibilità circoscritta ai soli vaccinatori, e, successivamente, con l’ art. 3-bis, introdotto dalla relativa legge di conversione (legge 28 maggio 2021, n. 76), che ha esteso il campo, prevedendo una limitazione della responsabilità penale di tutti gli esercenti una professione sanitaria, nell’ambito della fase emergenziale Covid-19, ai soli casi di colpa grave.