SENTENZA DI CASSAZIONE FRA IRREVOCABILITA’ ED ERRORE

01 Marzo 2024

Di regola le pronunce della Corte di Cassazione presentano carattere di irrevocabilità, tuttavia l’ordinamento contempla uno specifico rimedio per il caso, eventuale, in cui la sentenza della Suprema Corte presenti profili di errore materiale o di fatto.

Si tratta della previsione dell’art. 625 bis del codice di procedura penale, che regola con specifica disciplina lo strumento di impugnazione ivi previsto, comunemente conosciuto come ricorso straordinario.

Nel caso di accoglimento dei rilievi sollevati con tale impugnazione, la Corte di Cassazione, che procede in camera di consiglio, adotta tutti i provvedimenti necessari a correggere l’errore in cui era precedentemente incorsa.

Possono avvalersi del gravame in oggetto sia la Pubblica Accusa che il condannato, nel termine di 180 giorni dal deposito della decisione che si assume viziata, nonchè la stessa Corte di Cassazione, in totale autonomia, con tempistica differenziata in relazione alla natura dell’errore rilevato : in ogni tempo, quanto all’errore materiale; entro 90 giorni dal deposito della pronuncia, quanto all’errore di fatto.

La distinzione normativa fra le due tipologie di errore ( materiale / di fatto ), peraltro, rileva non solo riguardo alla prevista differente tempistica di autonoma correzione da parte del Supremo Collegio, ma anche -e soprattutto- perchè proprio esclusivamente tali errori connotano i passaggi della sentenza censurabili con il gravame straordinario qui esaminato.

Ogni altro vizio del provvedimento, infatti, che non sia ricollegabile a tali specifiche categorie di errore, esula radicalmente dal rimedio di cui all’art. 625 bis c.p.p, che pertanto non è esperibile avverso profili valutativi della sentenza frutto di erronea valutazione o di erroneo giudizio in punto atti processuali, ovvero avverso applicazioni di diritto conseguenti a inesatta ricostruzione del significato delle norme, sostanziali o processuali, interessate.

Risulta esclusa dall’ambito di operatività del rimedio in oggetto, secondo consolidata giurisprudenza, l’eventuale omessa motivazione della pronuncia di legittimità riguardo uno o più motivi del – precedente- ricorso ordinario in cassazione, in quanto implicitamente disatteso, ovvero assorbito nella esplicita pronuncia su altri motivi, ovvero ancora non decisivo, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, in ordine alla decisione in concreto assunta .

Pertanto, risulta premessa imprescindibile l’esatta comprensione della definizione di errore materiale e di errore di fatto, nel cui stretto perimetro è normativamente circoscritto l’ambito di operatività dell’impugnazione straordinaria della sentenza .

Ricorre errore materiale quando, nella pronuncia che decide sul ricorso ordinario ( nel merito oltre che, eventualmente, dichiarandone l’inammissibilità), non risulta rispondenza tra la volontà del Giudice, correttamente formatasi, e la sua trascrizione letterale o estrinsecazione grafica : è la situazione, di evidenza immediata ed univoca, comunemente sintetizzata nell’espressione corrente lapsus calami.

Allorchè, invece, la decisione della Suprema Corte risulti viziata da errore percettivo nella lettura degli atti processuali comportante, di conseguenza, erronea formazione delle determinazioni del Giudice sul punto, con correlato conseguente vizio della decisione assunta, ricorre errore di fatto, che la giurisprudenza, quindi, individua nella svista o nell‘equivoco “…incidenti sugli atti interni del giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo”.

Trattasi di errore decisivo in ordine alla decisione assunta ( cioè a tal fine determinante ), nonchè evidentemente e senza dubbio alcuno percepibile come tale .

Tanto premesso, si rimarca che l’impugnazione straordinaria ex art. 625 bis c.p.p non dispiega, di regola, effetto sospensivo dell’efficacia della decisione di legittimità, con l’eccezione, normativamente prevista, dei casi di eccezionale gravità .

Per individuare, dunque, le rare ipotesi in cui

-la fattispecie concreta rientri nell’ambito di operatività del ricorso straordinario di cui all’art. 625 bis c.p.p ;

-quest’ultimo rimedio comporti inoltre la sospensione della sentenza di legittimità preliminarmente alla decisione sul gravame straordinario; i criteri elaborati dalla giurisprudenza sono ragionevolmente restrittivi.

Nello specifico, l’eccezionale gravità è ravvisata esclusivamente quando, avuto riguardo al complesso della vicenda processuale (senza circoscrivere l’analisi alle sole condizioni soggettive dell’imputato), con valutazione sommaria allo stato degli atti, il Collegio riscontri, con immediata univoca percezione, l’ evidente probabilità di accoglimento del ricorso straordinario, apprezzando nella fattispecie il cosiddetto fumus boni iuris della domanda principale dell’impugnazione straordinaria ( domanda il cui accoglimento rende superflua la decisione sull’ ulteriore richiesta incidentale di sospensiva degli effetti della sentenza).